(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis) Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare l'art. 69; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 ottobre 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 ottobre 2018; Visto il parere favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 novembre 2018; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1358; Considerato quanto segue: 1. Al fine di dare attuazione alle modifiche in materia di accesso all'impiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009 dalla legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, attivita' extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 e alla legge regionale n. 4/2008), si adeguano le previsioni regolamentari in materia; 2. Al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, si provvede alla revisione delle disposizioni inerenti le modalita' di trasmissione delle domande di ammissione alle selezioni; 3. Al fine di assicurare organicita' alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si provvede alla revisione delle medesime, intervenendo in particolare sulla disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro; 4. Al fine di adeguare le previsioni regolamentari ai principi cui si ispira la riforma del decreto legislativo n. 150/2009 attuata dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124), si modificano talune disposizioni relative al sistema di valutazione della performance; 5. Al fine dare attuazione alle modifiche in materia di attivita' extraimpiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009 dalla legge regionale n. 64/2017, si attua una complessiva revisione delle disposizioni in materia, con particolare riferimento alle modalita' per il rilascio delle autorizzazioni extraimpiego e per il conferimento dei relativi incarichi; 6. Al fine di assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni in materia di svolgimento degli incarichi autorizzati, si esplicita che il divieto della titolarita' di partita IVA riguarda anche lo svolgimento di attivita' agricola; 7. Al fine di semplificare le procedure, si disciplina la tenuta del solo registro dei docenti e dei tutor per corsi organizzati e finanziati dalla Regione; viene meno pertanto la disciplina dei registri per l'inserimento nei quali e' richiesto esclusivamente lo status di dipendente regionale; 8. Al fine di garantire certezza nell'individuazione delle modalita' di svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), si introduce una disposizione specifica con la quale si stabilisce che l'eventuale percezione di un compenso da parte del funzionario delegato riconduce l'incarico svolto nell'ambito dell'attivita' extraimpiego; 9. Di accogliere il parere della I commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo come di seguito indicato: all'art. 1, modificando i commi 1 e 2 per definire univocamente le modalita' di selezione del personale delle categorie C e D, da reclutare a tempo determinato; all'art. 2, eliminando la modifica al comma 5 dell'art. 4 del d.p.g.r. 33/R/2010 e riformulando il comma 6 dello stesso articolo al fine di specificare che la graduatoria da cui il lavoratore a tempo determinato puo' essere chiamato al termine del rapporto di lavoro in essere e' la medesima graduatoria dalla quale e' stato assunto; all'art. 29, riformulando il comma 1 dell'art. 43-bis del d.p.g.r. 33/R/2010 per prevedere forme specifiche di garanzia, a tutela del principio di affidamento, nei confronti dei candidati collocati nelle graduatorie a tempo determinato in corso di validita' e degli interessati ai procedimenti di selezione in corso. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modalita' di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») le parole: «nel profilo professionale con posizione economica D1, mediante selezioni per titoli,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami». 2. Il comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 e' abrogato. 3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'art. 28, comma 4-ter della legge regionale n. 1/2009, fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia.».