(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 59 del 21 dicembre 2018) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis) 
 
                              Preambolo 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150  (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni); 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale)   e   in
particolare l'art. 69; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale»); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
4 ottobre 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 15 ottobre 2018; 
  Visto il parere favorevole con osservazioni della Prima commissione
consiliare, espresso nella seduta del 14 novembre 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018,  n.
1358; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di  dare  attuazione  alle  modifiche  in  materia  di
accesso all'impiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009  dalla
legge regionale 2 novembre 2017, n. 64 (Disposizioni  in  materia  di
accesso all'impiego regionale, attivita' extraimpiego e strutture  di
supporto agli organi politici.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
1/2009 e alla legge regionale n. 4/2008), si adeguano  le  previsioni
regolamentari in materia; 
    2. Al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale  in  materia
di  amministrazione  digitale,  si  provvede  alla  revisione   delle
disposizioni inerenti le modalita' di trasmissione delle  domande  di
ammissione alle selezioni; 
    3. Al fine di assicurare organicita' alle disposizioni in materia
di rapporto di lavoro a tempo parziale, si  provvede  alla  revisione
delle medesime, intervenendo in particolare  sulla  disciplina  della
trasformazione del rapporto di lavoro; 
    4. Al fine di adeguare le previsioni  regolamentari  ai  principi
cui si ispira la riforma del decreto legislativo n. 150/2009  attuata
dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (Modifiche  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  in  attuazione  dell'art.  17,
comma 1,  lettera  r),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124),  si
modificano talune disposizioni relative  al  sistema  di  valutazione
della performance; 
    5. Al fine dare attuazione alle modifiche in materia di attivita'
extraimpiego introdotte nella legge regionale n. 1/2009  dalla  legge
regionale n.  64/2017,  si  attua  una  complessiva  revisione  delle
disposizioni in materia, con particolare riferimento  alle  modalita'
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  extraimpiego   e   per   il
conferimento dei relativi incarichi; 
  6. Al fine di assicurare una maggiore chiarezza delle  disposizioni
in materia di svolgimento degli incarichi autorizzati,  si  esplicita
che il divieto della titolarita' di partita  IVA  riguarda  anche  lo
svolgimento di attivita' agricola; 
  7. Al fine di semplificare le procedure, si  disciplina  la  tenuta
del solo registro dei docenti e dei tutor  per  corsi  organizzati  e
finanziati dalla Regione;  viene  meno  pertanto  la  disciplina  dei
registri per l'inserimento nei quali e' richiesto  esclusivamente  lo
status di dipendente regionale; 
  8.  Al  fine  di  garantire  certezza   nell'individuazione   delle
modalita' di svolgimento degli  incarichi  di  verificazione  di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
Governo per il riordino del processo  amministrativo),  si  introduce
una disposizione specifica con la quale si stabilisce che l'eventuale
percezione di un compenso da parte del funzionario delegato riconduce
l'incarico svolto nell'ambito dell'attivita' extraimpiego; 
  9. Di accogliere il parere della  I  commissione  consiliare  e  di
adeguare conseguentemente il testo come di seguito indicato: 
    all'art. 1, modificando i commi 1 e 2 per  definire  univocamente
le modalita' di selezione del personale delle categorie  C  e  D,  da
reclutare a tempo determinato; 
    all'art. 2, eliminando la modifica al comma  5  dell'art.  4  del
d.p.g.r. 33/R/2010 e riformulando il comma 6 dello stesso articolo al
fine di specificare che la graduatoria da cui il lavoratore  a  tempo
determinato puo' essere chiamato al termine del rapporto di lavoro in
essere e' la medesima graduatoria dalla quale e' stato assunto; 
    all'art.  29,  riformulando  il  comma 1  dell'art.  43-bis   del
d.p.g.r. 33/R/2010 per prevedere  forme  specifiche  di  garanzia,  a
tutela del principio di  affidamento,  nei  confronti  dei  candidati
collocati nelle graduatorie a tempo determinato in corso di validita'
e degli interessati ai procedimenti di selezione in corso. 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modalita' di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato. 
             Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo  2010,  n.
33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009,
n. 1 «Testo unico in materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale») le  parole:  «nel  profilo  professionale  con  posizione
economica D1, mediante selezioni per titoli,» sono  sostituite  dalle
seguenti: «mediante selezioni per titoli, per esami o per  titoli  ed
esami». 
  2. Il comma 3 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010 e' abrogato. 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 del d.p.g.r. 33/R/2010  e'  aggiunto
il seguente: 
  «4-bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche
per effetto di una successione  di  contratti,  risulta  definita  ai
sensi dell'art. 28, comma  4-ter  della  legge  regionale n.  1/2009,
fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi in materia.».